Descrizione
Si rende noto che l’articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, consente agli elettori affetti da gravi infermità - tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali - di votare presso il loro domicilio.
Si precisa che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui l’avente diritto – richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale.
Per ottenere quanto sopra è necessario presentare a questo Comune una richiesta entro lunedì 5 settembre 2022 corredata da copia della tessera elettorale e da apposita documentazione sanitaria rilasciata dall’ASL TO4.
Si informa inoltre che la Legge 5 febbraio 2003, n. 17, ha istituito la procedura per il riconoscimento del voto assistito che consente all’elettore affetto da grave infermità di ottenere, mediante l’apposizione di un particolare timbro sulla tessera elettorale, il diritto permanente a votare insieme ad un accompagnatore di fiducia.
L’accompagnatore di fiducia potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e potrà esercitare la funzione per un solo elettore diversamente abile.
Per ottenere quanto sopra, è necessario presentare una richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto.
Si precisa che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui l’avente diritto – richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale.
Per ottenere quanto sopra è necessario presentare a questo Comune una richiesta entro lunedì 5 settembre 2022 corredata da copia della tessera elettorale e da apposita documentazione sanitaria rilasciata dall’ASL TO4.
Si informa inoltre che la Legge 5 febbraio 2003, n. 17, ha istituito la procedura per il riconoscimento del voto assistito che consente all’elettore affetto da grave infermità di ottenere, mediante l’apposizione di un particolare timbro sulla tessera elettorale, il diritto permanente a votare insieme ad un accompagnatore di fiducia.
L’accompagnatore di fiducia potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e potrà esercitare la funzione per un solo elettore diversamente abile.
Per ottenere quanto sopra, è necessario presentare una richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto.
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Ultimo aggiornamento pagina: 16/08/2022 09:45:46