Descrizione
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 7 settembre 2020 recante le nuove misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull’intero territorio nazionale che produce effetto dalla data del 8 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020.
Il nuovo decreto proroga le misure contenute nel DPCM del 7 agosto 2020 (salvo quanto previsto dal comma 4) e le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.
Introdotta la possibilità degli spostamenti da e per l’estero per consentire il ricongiungimento delle coppie internazionali.
Il nuovo decreto proroga le misure contenute nel DPCM del 7 agosto 2020 (salvo quanto previsto dal comma 4) e le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.
Introdotta la possibilità degli spostamenti da e per l’estero per consentire il ricongiungimento delle coppie internazionali.
Con riferimento ai pubblici esercizi:
- restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
- resta l’obbligodalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, tra l’altro, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico (l’obbligo non è derogabile dalle Regioni).
- restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (anche questa disposizione non è derogabile dalle Regioni). Sul punto, tuttavia, è bene precisare che alcune FAQ pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) hanno escluso le c.d. “feste private”(tra cui i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico) dall’ambito di applicazione della predetta sospensione.
Rimane sostanzialmente invariato anche il regime concernente gli spostamenti da e per l’estero, disciplinato dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato DPCM. Viene quindi confermato anche l’obbligo del tampone per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato negli Stati di Malta, Croazia, Spagna e Grecia (eccezion fatta per i casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 agosto 2020), nonché l’inserimento della Colombia nell’elenco .
- restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
- resta l’obbligodalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, tra l’altro, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico (l’obbligo non è derogabile dalle Regioni).
- restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (anche questa disposizione non è derogabile dalle Regioni). Sul punto, tuttavia, è bene precisare che alcune FAQ pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) hanno escluso le c.d. “feste private”(tra cui i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico) dall’ambito di applicazione della predetta sospensione.
Rimane sostanzialmente invariato anche il regime concernente gli spostamenti da e per l’estero, disciplinato dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato DPCM. Viene quindi confermato anche l’obbligo del tampone per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato negli Stati di Malta, Croazia, Spagna e Grecia (eccezion fatta per i casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 agosto 2020), nonché l’inserimento della Colombia nell’elenco .
Per maggiori informazioni consultare gli allegati.
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/09/2020 09:45:44